Prime indicazioni sulla Patente a Crediti 

Prime indicazioni sulla Patente a Crediti 

Sono a disposizione online le prime indicazioni riguardo l’introduzione della c.d. Patente a Crediti, che entrerà in vigore il 1 ottobre ma è già possibile inoltrare l’autodichiarazione /dichiarazione sostitutiva all’indirizzo pec: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

L’invio del modello consentirà di operare in cantiere sino al 31 ottobre, avendo cura di presentare nel frattempo la domanda di rilascio tramite portale INL

RIFERIMENTI NORMATIVI

 La norma riprende un istituto già previsto nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro) e denominato “patente a punti” che nessun Governo ha mai reso esecutiva.

Il D.L. n.ro 19 del 2 marzo 2024 – poi convertito nella Legge 56/2024 – ha modificato proprio l’art. 27 del Testo Unico introducendo la nuova norma come “Patente a Crediti”

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23.09.2024

 NUOVO ART. 27 D.Lgs. 81/2008

CHE COS’E’? – Secondo tale disposizione normativa la “patente a Crediti” è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

PER CHI?-Si applica a Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”)

ESCLUSIONI – Sono escluse le imprese aventi SOA uguale o maggiore a 3,i soggetti che operano mere forniture di materiale nel cantiere e coloro che effettuano prestazioni intellettuali (es. architetti, ingegneri, geometri ecc)

DA QUANDO?-L’avvio della richiesta di “patente” è previsto per il primo ottobre 2024

COME FUNZIONA? – L’impresa, o il lavoratore autonomo, avrà 30 crediti iniziali che potranno essere incrementati come dettagliato nell’apposita sezione.

I crediti saranno decurtati a seguito di provvedimenti divenuti definitivi (non più impugnabili) emanati da Ispettorato o Autorità Giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti e preposto o del lavoratore autonomo.

L’impresa o il lavoratore autonomo che dovessero scendere sotto la soglia dei 15 crediti non potrà più operare. Potranno invece terminare i lavori per cui abbiano già eseguito il 30% del valore dell’appalto (a meno di intervenuti provvedimenti di sospensione dell’attività)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione dell’art. 27 D.Lgs. 81/2008 sono “imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili” con esclusione di quanti effettuano mere forniture o prestazioni intellettuale.

La locuzione “operanti nei cantieri mobili” implica l’applicabilità dell’istituto anche a tutti i soggetti non classificati come edili ma che, appunto, prestano la loro attività all’interno del cantiere: pensiamo al settore impianti, ai serramentisti etc.

La citata circolare dell’INL chiarisce che <<i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri>>

PROCEDIMENTO PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE

  • La domanda dovrà essere presentata tramite il portale INL
  • Tra la presentazione della domanda e l’effettiva iscrizione a cura dell’INL sarà comunque possibile operare
  • La domanda sarà inoltrabile con la semplice autocertificazione dei seguenti requisiti:
    • Iscrizione CCIAA
    • Assolvimento obblighi formativi (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratori autonomi in caso di utilizzo di attrezzature per cui è richiesta formazione specifica, lavoratori)
    • possesso del DURC in corso di validità
    • possesso del DVR nei casi previsti dalla normativa (non è richiesto ad esempio per autonomi e imprese prive di lavoratori)
    • avvenuta designazione RSPP nei casi previsti dalla normativa
    • possesso DURF nei casi previsti dalla normativa (il DURF riguarda esclusivamente gli appalti di ammontare annuo e per singola impresa superiori a 200.000 euro)

L’iscrizione in CCIAA, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestata mediante autocertificazione, l’assolvimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazione sostitutive di atto di notorietà.

Per quanto riguarda la dichiarazione di assolvimento degli obblighi formativi dei lavoratori è opportuno che la stessa sia verificata con estrema accortezza trattandosi di dichiarazione sostitutiva la cui non veridicità è punita penalmente e amministrativamente (arrivando a non poter richiedere la patente per 12 mesi, in pratica un blocco totale dell’impresa).

Per la formazione dei lavoratori autonomi, non essendosi ancora espressa la Conferenza Stato Regioni non è da considerarsi ancora pienamente operativa, al netto dei casi di utilizzo di specifiche attrezzature.

REVOCA DELLA PATENTE

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione , potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

L’adozione della revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordina alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

VISIBILITA’ DELLE INFORMAZIONI

All’interno del portale INL saranno disponibili i seguenti dati:

  • Dati identificativi del titolare della patente
  • Dati anagrafici del richiedente
  • Numero e data di rilascio della patente
  • Punteggio al momento di rilascio e punteggio alla data di accesso al portale
  • Eventuali sospensioni della patente
  • Eventuali decurtazioni dei crediti

Tali dati saranno visibili, tramite accesso al portale, ai seguenti soggetti:

  • Il titolare della patente o suo delegato
  • Pubbliche amministrazioni
  • RLS/RLST che devono anche essere informati della presentazione della domanda
  • Organismi paritetici (es. OPRA Puglia)
  • Responsabile dei lavori
  • Le informazioni sono conservate per il tempo di vigenza della patente ma quelle relative a provvedimenti di sospensione o di decurtazione dei crediti sono conservate per un massimo di cinque anni dall’iscrizione sul portale

SOSPENSIONE CAUTELARE

La sospensione cautelare ha una durata massima di 12 mesi

È obbligatoria in caso di morte del lavoratore quando sia rinvenuta l’ imputabilità al datore di lavoro (delegato o dirigente) almeno a titolo di colpa grave

È possibile per l’Ispettorato ricorrere alla sospensione in caso di inabilità permanente del lavoratore; tale sospensione avviene “automaticamente” in caso di “menomazione suscettibile di immediato accertamento” (ad esempio perdita di un arto) oppure a seguito di accertamento di inabilità permanente da parte dell’INAIL

Non vi sarà sospensione della patente se il cantiere viene sospeso con provvedimento amministrativo (lavoro nero, violazione disposizione di prevenzione) oppure soggetto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

 ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

La dotazione iniziale prevede l’attribuzione di 30 crediti, per un massimo raggiungibile di 100

La richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo a seguito delle integrazioni della piattaforma informatica: sono quindi necessarie ulteriori indicazioni operative da parte dell’INL.

Pertanto:

  • in attesa dell’implementazione del portale la patente sarà dotata solo dei 30 crediti iniziali;
  • per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda , siano in possesso dei relativi requisiti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva;
  • se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio patente

Gli ulteriori crediti sono acquisibili secondo i seguenti criteri

  •  Storicità aziendale : massimo 10 crediti attribuiti in base all’anzianità di iscrizione in CCIAA al momento del rilascio della patente. Tali crediti saranno incrementati di un credito ogni biennio successivo al rilascio della patente in assenza di provvedimenti di decurtazione fino ad un massimo complessivo di 20 crediti.
  •  Per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti un massimo di 30 punti  

LIMITE MINIMO DI CREDITI

Non è possibile operare in cantiere se i crediti sono inferiori a 15

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti sarà unicamente possibile completare i lavori in quei cantieri ove siano stati già effettuati lavori per il 30% dell’appalto

MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI

Quando la patente arriva a 15 crediti, o meno, è possibile avviare la procedura di recupero

La valutazione sul recupero passa da una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del lavoro e dell’INAIL che terranno conto di:

  • Adempimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili delle violazioni e dei lavoratori del cantiere
  • Eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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