Sulla Gazzetta ufficiale n. 220 del 14 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2021 con l’elenco dei 5.518 piccoli Comuni sotto i 5 mila abitanti che potranno beneficiare delle risorse concesse dalla cosiddetta legge “Realacci” per opere di riqualificazione e recupero dei centri storici nonché per la valorizzazione dei medesimi comuni (L. 6 ottobre 2017, n. 158).
La legge 158/2017, come si ricorderà, ha introdotto l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con l’obiettivo di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico. A tal fine la legge ha previsto l’istituzione di un fondo da 160 milioni di euro assicurando priorità ai seguenti interventi: qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici; riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico; acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.
I piccoli Comuni potranno inoltre realizzare interventi per il recupero dei centri storici finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere per destinarli a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali.
I piccoli comuni che potranno beneficiare dei finanziamenti, sono individuati nell’allegato A) del provvedimento e rientrano nelle tipologie previste all’art. 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell’interno in data 10 agosto 2020. Si tratta, a titolo esemplificativo, di comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica o comuni appartenenti alle unioni di comuni montani.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2021